
Il
27 gennaio
"Giorno della memoria"
Legge n. 211 del 20 luglio 2000
Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio
e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria",
al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la
deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio
della propria vita hanno salvato altre vite e protetti i perseguitati.
Art. 2
In occasione del "Giorno della memoria" di cui all’articolo 1,
sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e
grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro
dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro
Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 20 luglio 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli FASSINO