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IL DIRIGENTE SCOLASTICO - VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584; - VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) ; - VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975) - VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; - VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306. - ART. 7; - VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici); - VISTA la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"; - VISTO il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori; - VISTI gli Atti di Intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07. 03 e del 16.12.04 REVOCA la precedente determina pari oggetto prot. N.1990 del 14.04.2003 ; D I S P O N E che il divieto di fumo sia operante in tutti i locali di questo ISTITUTO D I S P O N E ALTRESI’ considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo
626/1994, art. 60-72 ter decies , sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro e dei Preposti, che nell’intero edificio anche nei locali non aperti al pubblico, venga comunque applicato per i dipendenti il divieto assoluto di fumare ai sensi degli art. 5 e 93 , con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse e con l’obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto.